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D. 20/12/2004 n. 89COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 89 1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Viste la decisione n. 1692/96/CE concernente gli orientamenti per lo sviluppo di una rete di trasporto transeuropea (TEN-T) e la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, datata 24 aprile 2004, che modifica la prima; -Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stesura risultante dalle modifiche apportate -da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); -Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: • il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; • il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 20052006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; • il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; -Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il valico del Brennero, per il quale indica un costo di 2.582,284 Meuro, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi ferroviari» include la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e valico»; - Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; -Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; -Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al 1° Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l'intervento «Brennero - traforo ferroviario»; - Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata alla concessione di un eventuale mutuo o all'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; -Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sul «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero », proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni, e il finanziamento di 45 Meuro per le attività di studi e indagini connesse con il progetto definitivo; - Vista la nota n. 530 del 22 settembre 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro -la scheda prevista dalla delibera n. 63/03 sopra citata; - Vista la nota 18 ottobre 2004 con la quale il responsabile italiano del Gruppo europeo d'interesse economico «Brenner Basis Tunnel» (GEIE BBT) ha fornito precisazioni sul costo dell'opera; -Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004; -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; -Considerato che il progetto del tunnel di base del Brennero è incluso, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo», nel piano di priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione ottobre 2003, che questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, ha approvato per il 2004 e in via programmatica per gli anni successivi, e nell'edizione aprile 2004 sulla quale questo Comitato si è pronunziato con delibera n. 91 in data odierna; - Considerato che, nella riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - nel confermare l'intesa sulla localizzazione dell'opera - ha sottolineato la necessità di progettare e realizzare contestualmente anche la tratta da Fortezza a Verona, per assicurare piena funzionalità all'opera stessa, e ha preso atto che detta tratta è in corso di progettazione da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI); - Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che illustra anche l'evoluzione della natura giuridica del soggetto aggiudicatore; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; - Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: • che il progetto sottoposto a questo Comitato ha ad oggetto il potenziamento del collegamento ferroviario tra Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia), e interessa il territorio delle vallate alpine dell'lnn e dell'Adige compreso tra Austria e Italia, separato dallo spartiacque di confine; • che il potenziamento dell'asse ferroviario del Brennero, comprendente anche la costruzione della galleria di base, rappresenta un momento es- senziale di una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e le popolazioni dei territori attraversati e che, nell'ottica di garantire uno sviluppo sostenibile, miri ad assicurare il riequilibrio tra le varie modalità di trasporto, superando l'attuale monomodalismo stradale; • che tale politica, che costituisce il principio informatore del Piano generale dei trasporti sin dall'epoca della sua adozione, trova riscontro a livello internazionale sia nei rapporti trilaterali tra Italia, Austria e Germania - riflettendosi sulla strategia tracciata dalla Convenzione delle Alpi del 1991, volta a ridurre gli impatti sull'ambiente alpino - sia in campo comunitario quale criterio base per l'impostazione della TEN-T di cui alle direttive citate in premessa; • che, in particolare, sin dagli anni ottanta, in considerazione della situazione del traffico attraverso le Alpi, i Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania hanno concordato l'affidamento di uno studio di fattibilità per la galleria ferroviaria di base del Brennero, conclusosi nel 1989 e integrato con ulteriori studi nel 1993, riguardanti l'intero asse Monaco-Verona; • che, con il memorandum di Montreux del 2/3 giugno 1994, i suddetti Ministri si sono impegnati per la realizzazione del potenziamento ferroviario dell'asse Monaco-Verona, secondo un tracciato poi inserito nei rispettivi piani nazionali dei trasporti, e che a detto accordo, come da memorandum di Bruxelles del 21 novembre dello stesso anno, ha aderito il membro della Commissione europea per i trasporti, dando così avvio alla costituzione di una Commissione trilaterale, costituita da rappresentanti dei tre Ministeri interessati, dalla Commissione europea e dalle Ferrovie interessate; |
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